Linee guida per l’etichettatura ambientale dei prodotti cosmetici

Linee guida per l’etichettatura ambientale dei prodotti cosmetici 635 424 Aideco

In Italia, dal 1° gennaio 2023, è entrata in vigore la norma sull’etichettatura ambientale introdotta con il decreto legislativo (D. Lgs) n. 116 del 3 settembre 2020 che a sua volta ha modificato il D. Lgs. 152/2006 già relativo l’ambiente. Tale normativa prevede, anche per le aziende cosmetiche, l’obbligo di indicare l’identificazione e la classificazione dell’imballaggio, attraverso l’indicazione della natura dei materiali di cui è composto, oltre che le informazioni per i consumatori sulla gestione finale degli imballaggi, una volta svuotati del loro contenuto (raccolta, riutilizzo, recupero e riciclo dell’imballaggio finale).

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha messo a disposizione anche per le aziende cosmetiche, delle linee guida e numerose FAQ che forniscono utili indicazioni su come riportare sugli imballaggi le informazioni previste dalla nuova normativa.

Le linee guida CONAI non hanno valore cogente, sono informative e rappresentano una possibile proposta di interpretazione della norma.

Le linee guida CONAI suggeriscono le modalità di etichettatura ambientale per tutti i prodotti cosmetici ponendo l’attenzione su:

⠀- ⠀Consigli operativi: corretta codifica sul materiale di imballaggio se non indicato già dal fornitore dell’imballaggio stesso e indicazioni per il consumatore su come gestire il rifiuto dell’imballaggio, specificando, qualora ci siano parti separabili manualmente (ad esempio, contenitore e tappo), dove debbano essere conferiti nella raccolta differenziata utilizzando il più possibile disegni/simboli grafici in modo tale che siano facilmente riconoscibili.     

⠀- ⠀Dove riportare le informazioni: queste possono essere riportate sulle singole componenti separabili, oppure, si può ricorrere a soluzioni digitali. Qualora non fosse possibile, ad esempio per motivi di spazio o per altri limiti tecnologicamente significativi, riportare la codifica indicativa su ogni singolo componente, è possibile riportarle su:

⠀⠀⠀- ⠀il corpo principale dell’imballaggio o sulla componente più visibile;

⠀⠀⠀- ⠀in alternativa, l’identificazione e classificazione del’ imballaggio possono essere riportata sul packaging e la gestione finale degli imballaggi in etichetta, basta che le informazioni siano chiare;

⠀⠀⠀- ⠀su “cartelli” o altro in prossimità dei prodotti nel punto vendita, in caso di problemi di spazio;

⠀⠀⠀- ⠀in una facciata interna del packaging, ma facilmente visibile;

⠀⠀⠀- ⠀ricorrendo a strumenti digitali.

⠀- ⠀Gli imballaggi coinvolti: tutti gli imballaggi di prodotti cosmetici destinati al consumatore finale. I prodotti destinati ai soli centri professionali (centri estetici o saloni di acconciatura) e non ai consumatori finali, non devono riportare le informazioni relative alla gestione finale degli imballaggi. Qualora questi prodotti siano venduti dal professionista al consumatore finale, dovranno prevedere anche le indicazioni che descrivono la gestione finale degli imballaggi.

⠀- ⠀Piccoli imballaggi, multilingua e di importazione: si propone diricorrere a strumenti digitali (come app, QR code, codice a barre, siti web, etc.). Importante che ci sia una comunicazione corretta e completa al consumatore finale, considerando anche la possibilità di utilizzare il punto vendita fisico o digitale come luogo in cui riportare le istruzioni per utilizzare i canali digitali per rintracciare le informazioni obbligatorie.       

⠀- ⠀Le sanzioni: Chiunque immetta sul mercato interno un imballaggio privi di dei requisiti di cui l’articolo 219 comma 5 del D. Lgs. 219/2006, si applica la sanzione pecuniaria da 5.000 € a 25.000 €.

Per saperne di più:
https://www.etichetta-conai.com/wp-content/uploads/2022/10/LG-SETTORIALI_PRODOTTI-COSMETICI_1.pdf

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Redazione AIDECO
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀In collaborazione con la Dr.ssa C. Bussoletti, dermatologa