UN VADEMECUM PER I CONSUMATORI
Riportiamo per intero un utile e sempre attuale promemoria che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato nel 2012, ma che costituisce ancora un ottimo strumento informativo ed interpretativo di come deve essere considerato il cosiddetto CLAIM commerciale. Per definizione il claim è la principale promessa fatta ai consumatori/clienti nel corso di una campagna pubblicitaria o di un accordo commerciale. Il termine indica anche il testo centrale di una pubblicità e/o la definizione di un prodotto e delle sue caratteristiche riportata sulle confezioni in commercio (ad esempio lo yogurt “ricco di fibre” o il dentifricio che “combatte la carie”). Si tratta di affermazioni a scopo pubblicitario che però, per essere autorizzate, devono rispondere a determinati parametri e certificazioni (in special modo se riferite a specifiche indicazioni di salute).
“Una serie di indicazioni rivolte ai consumatori per orientarsi tra le offerte e la pubblicità dei prodotti cosmetici”
E’ l’obiettivo del vademecum redatto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla luce dei principi applicati nei suoi provvedimenti degli ultimi anni. I potenziali acquirenti, potranno così decodificare più facilmente i messaggi pubblicitari sui cosmetici al fine di scelte d’acquisto più consapevoli.
La diligenza richiesta dall’Antitrust alle aziende del settore richiede informazioni chiare ed esaustive su caratteristiche, componenti, modalità di impiego e risultati ottenibili dal cosmetico.
- UN COSMETICO NON È UN FARMACO
La natura cosmetica del prodotto deve risultare chiaramente: un cosmetico non può essere assimilato o comparato – esplicitamente o indirettamente – ad un farmaco o ad interventi di chirurgia estetica. Al prodotto cosmetico non possono essere attribuite – direttamente, indirettamente o in modo ambiguo – proprietà curative o terapeutiche capaci di intervenire in maniera risolutiva e definitiva sulle cause degli inestetismi. - MASSIMA ATTENZIONE ALLE PROMESSE DI RISULTATO
L’utilizzo di vanti di efficacia specifici e puntuali – espressi in termini assoluti o percentuali, con indicazione di tempi serrati o/e con corredo di immagini particolarmente suggestive – deve basarsi su un veridico e mirato supporto scientifico e su sperimentazioni adeguate.
L’efficacia di un componente non supporta da sola e di per sé l’efficacia del prodotto.
Al riguardo, è meglio informarsi: per esempio, sul sito internet dell’azienda, sul sito www.agcm.it, al link https://www.cosmeticseurope.eu/using-cosmetics-colipa-the-european-cosmetic-cosmetics-association/labelling-.html - SÌ AI TEST CLINICI SOLO SE ATTINENTI E ACCESSIBILI
Se espressamente richiamati in pubblicità, i test clinici devono essere pertinenti e direttamente correlati con l’efficacia attribuita al prodotto; nel messaggio, compatibilmente allo spazio disponibile, vanno specificati la metodologia, le misurazioni ed i parametri utilizzati (se addotte sperimentazioni in vitro, queste devono sempre trovare conferma in sperimentazioni in vivo, effettuate su un numero adeguato di volontari, individuati in base a idonei criteri di inclusione).
Gli studi scientifici richiamati in pubblicità a sostegno dei vanti prestazionali del cosmetico devono essere adeguatamente accessibili – in versione integrale o in esaustiva sintesi esplicativa – magari attraverso rinvio alle pagine web dedicate del sito internet aziendale. - IL VALORE MASSIMO OTTENUTO NELLE SPERIMENTAZIONI NON CORRISPONDE ALL’EFFICACIA DEL PRODOTTO
Non può essere vantato in pubblicità, neppure se presentato insieme a locuzioni quali “fino a…”, il valore massimo risultante dalle sperimentazioni – tanto più se raggiunto in uno solo o in pochissimi casi – in quanto non esemplificativo dell’efficacia generale ascrivibile al cosmetico. - OCCHIO AI LIMITI DI EFFICACIA: DOVREBBERO ESSERE BEN VISIBILI
Non possono essere richiamati dalla pubblicità studi limitati a situazioni specifiche a supporto di più estesi vanti prestazionali del prodotto, né si possono omettere informazioni rilevanti su limiti e confini di efficacia del cosmetico in modo da generalizzarne indebitamente la portata oltre gli ambiti effettivi. In particolare, non possono essere affidati a super o note in calce – spesso con caratteri ridotti – precisazioni in grado di ridimensionare/smentire i vanti principali dei messaggi. - VANTI DI INNOVATIVITA’ SOLO SE SCIENTIFICAMENTE ASSODATI
Fare attenzione quando sono ascritti vanti di innovatività al cosmetico oppure questo viene presentato come frutto di nuove scoperte: al riguardo, infatti, non basta richiamare studi in corso non ancora assodati e condivisi in seno alla comunità scientifica. Se possibile, informarsi su siti istituzionali o di riconosciuta autorevolezza scientifica. - IL BREVETTO SI PUO’ VANTARE SOLO SE È STATO CONCESSO
Per vantare un brevetto, non basta aver presentato la domanda occorrendo, invece, che sia già rilasciata la concessione: al riguardo, si può controllare la banca dati tenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico (al link http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/?64,9).
Fare attenzione anche al vanto di “approvazioni” o riconoscimenti scientifici al prodotto da parte di Enti o Autorità pubblici o privati: meglio controllare sui siti di tali Istituzioni. - DISTINGUERE TRA TEST DI AUTOVALUTAZIONE E TEST SCIENTIFICI
I test di autovalutazione – in quanto esprimono soltanto valutazioni soggettive – non possono essere portati a supporto di oggettivi vanti di efficacia e vanno comunque tenuti distinti da test e sperimentazione scientifiche. In ogni caso, devono essere chiaramente presentati come tali e va evidenziato il loro contenuto con riferimento alla tipologia di domande e al campione utilizzato.”
Questo è quanto chiaramente indicato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al seguente link: http://www.agcm.it/stampa/news/6123-la-comunicazione-commerciale-dei-prodotti-cosmetici-pubblicato-un-vademecim-per-i-consumatori.html. La stessa Autorità si occupa di controllare che tutte le aziende del settore si attengano alle regole succitate e di emanare le dovute sanzioni, qualora alcune aziende incorrano in infrazioni più o meno gravi.
Naturalmente è sempre utile ricordare che il quadro normativo di riferimento è dettato dall’Unione Europea, soprattutto il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le Opinioni emanate dalle Commissioni Scientifiche di riferimento ed infine le “Note orientative per le prove sugli ingredienti cosmetici e valutazione della sicurezza da parte del CSSC”, di cui è stata da poco pubblicata la 9° edizione (v. https://www.aideco.org/home/norme-europa/notizie-dall-unione-europea-intro/opinioni-dello-sccs/269-9a-edizione-delle-note-orientative ).
Redazione Aideco