Parabeni: situazione attuale

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Da molti anni ormai i parabeni sono sotto i riflettori a causa della loro presunta “pericolosità”. Ma che cosa sono davvero queste sostanze? E perché il loro utilizzo in cosmetica è così contestato?

Da un punto di vista chimico, i parabeni sono composti organici dell’acido 4-idrossibenzoico, chiamato anche acido para-idrossibenzoico, e vengono utilizzati già dagli anni Venti del secolo scorso, in prodotti cosmetici, farmaceutici ed alimentari, in qualità di conservanti. Sono infatti molto efficaci nel prevenire la crescita di funghi, batteri e lieviti che potrebbero causare la contaminazione ed il deterioramento dei prodotti, influenzandone negativamente la sicurezza e l’efficacia.

Sebbene i parabeni siano stati per anni ampiamente utilizzati nei prodotti cosmetici, numerose controversie sono nate negli ultimi anni circa la loro sicurezza.

Le prime accuse mosse sulla presunta pericolosità di queste sostanze conservanti risalgono al 2004, con la pubblicazione sul “Journal of AppliedToxicology” di uno studio che mostrava la presenza di parabeni in 18 di 20 biopsie di tumore al seno prese in esame. Si è così ipotizzato un loro possibile coinvolgimento nella carcinogenesi mammaria. Questo studio non ha però dimostrato un effettivo coinvolgimento di tali sostanze nella carginogenesi mammaria; ciò che è stato messo in evidenza è solo la facilità con cui i parabeni potessero essere rilevati tra le cellule cancerose. Lo studio fu così contestato, ma il risultato sollevò da allora numerosi dubbi a riguardo e, soprattutto, la necessità di maggiori ricerche in merito.

A tale proposito il Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (SCCS), ha condotto in Europa numerosi studi inerenti la sicurezza di impiego di queste sostanze. Precedenti studi su animali avevano già dimostrato una bassa tossicità e, in generale, la non cancerogenicità dei parabeni.

Particolare attenzione è stata posta a riguardo di un loro presunto coinvolgimento a livello del sistema endocrino in quanto è stata mostrata, solo per alcuni di essi, una possibile azione estrogeno-simile. Alcune deboli correlazioni con l’apparato endocrino sono state dimostrate altresì in relazione alla grandezza della molecola del parabene in esame.

Test in vitro e in vivo su animali hanno infatti mostrato come alcuni parabeni possano avere un’azione simil- estrogenica, ma da migliaia a milioni di volte più debole rispetto a quella esplicata da questo tipo di ormone in sè. Sembra, inoltre, che tali attività simil-ormonali aumentino all’aumentare delle dimensioni della molecola che costituisce il parabene.

Ulteriori studi condotti sulle funzionalità riproduttive e l’interazione con tali sostanze hanno portato risultati inconcludenti e difficili da valutare.

Un’ulteriore considerazione va fatta invece circa l’utilizzo dei parabeni nei prodotti cosmetici destinati a neonati e bambini, più vulnerabili degli adulti, e quindi da tutelare in modo più sicuro.

Il Governo danese nel 2011 ha vietato, in via precauzionale, l’uso di alcuni parabeni (propil-, isopropil, butil- e isobutylparaben) in prodotti destinati a bambini con età inferiore ai 3 anni, in quanto potrebbero essere particolarmente sensibili a sostanze simil-ormonali.

L’SCCS, in risposta alla decisione della Danimarca, ha condotto ulteriori analisi al termine delle quali ha stabilito la sicurezza d’impiego dei parabeni in prodotti cosmetici destinati a bambini di tutte le fasce d’età.

Tuttavia, per i bambini molto piccoli (al di sotto dei sei mesi), il Comitato non ha escluso del tutto un potenziale rischio qualora i prodotti cosmetici contenenti parabeni siano applicati nell’area perianogenitale(o zona del pannolino) in quanto zona particolarmente sensibile e predisposta all’insorgenza di irritazioni. In età pediatrica il metabolismo non è ancora del tutto sviluppato e questi ingredienti, se assorbiti, potrebbero essere di difficile eliminazione.

Ad oggi, i parabeni sono ammessi nelle formulazioni cosmetiche in qualità di conservanti (Allegato V del Regolamento cosmetico CE n. 1223/2009),ad eccezione di alcuni di loro, sia utilizzati singolarmente che in miscela, purché vengano rispettati i limiti e le condizioni di utilizzo imposti dal Regolamento.

Nell’aprile del 2014, la Commissione Europea, ha deciso di modificare, tramite il REGOLAMENTO (UE) N. 358/2014 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2014, l’Allegato V e l’Allegato II del Regolamento cosmetico, stabilendo il divieto d’utilizzo in cosmetica dei seguenti parabeni:

  1. 4-idrossibenzoato di isopropile (INCI: Isopropylparaben) sale di sodio oppure sali di isopropilparabene
  2. 4-idrossibenzoato di isobutile (INCI: Isobutylparaben); sale di sodio oppure sali di isobutilparabene
  3. 4-idrossibenzoato di fenile (INCI: Phenylparaben)
  4. 4-idrossibenzoato di benzile (INCI: Benzylparaben)
  5. 4-idrossibenzoato di pentile (INCI: Pentylparaben)

Tali sostanze sono state inserite nell’Allegato II del Regolamento (sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici).

A decorrere dal 30 ottobre 2014 sono immessi sul mercato dell’unione solo i prodotti cosmetici che rispettano tali prescrizioni.

A decorrere dal 30 luglio 2015 sono messi a disposizione sul mercato dell’unione solo i prodotti cosmetici che rispettano tali prescrizioni.

Inoltre, a settembre 2014, tramite il REGOLAMENTO (UE) N. 1004/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2014, sono stati modificati i limiti di utilizzo dei parabeni che attualmente si trovano al numero 12 dell’Allegato Vdel Regolamento, secondo quanto riportato di seguito:

  • 4-hydroxybenzoic acid
  • methylparaben
  • potassiumethylparaben
  • potassiumparaben
  • sodiummethylparaben
  • sodiumethylparaben
  • ethylparaben
  • sodiumparaben
  • potassiummethylparaben
  • calciumparaben 

Tutti utilizzabili allo 0,4% (in acido) per un singolo estere e 0,8% (in acido) in miscela.

Il REGOLAMENTO (UE) N. 1004/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2014, ha inoltre stabilito di inserire nell’allegato V del Regolamento, un nuovo numero d’ordine (n. 12ao 12 bis), riferito aiparabeni che possono essere utilizzati solo secondo quanto di seguito riportato:

  • butylparaben
  • propylparaben
  • sodiumpropylparaben
  • sodiumbutylparaben
  • potassiumbutylparaben
  • potassiumpropylparaben

Tutti utilizzabili allo 0,14% (in acido) per la somma delle concentrazioni individuali e allo 0,8% (in acido) per le miscele di sostanze di cui ai numeri d’ordine 12 e 12a, nella misura in cui la somma delle concentrazioni individuali di propylparaben e butylparaben e dei loro sali (12a) non superi lo 0,14%.

Da non usare nei prodotti da non sciacquare destinati a essere applicati nell’area del pannolino di bambini di età inferiore a tre anni e con l’obbligo di riportare in etichetta: “Non utilizzare nell’area del pannolino”.

A decorrere dal 16 aprile 2015 sono stati immessi sul mercato dell’Unione solo i prodotti cosmetici che rispettano tali prescrizioni.

A decorrere dal 16 ottobre 2015 possono essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione solo i prodotti cosmetici che rispettano tali prescrizioni.

Riassumendo:

NOMEUSO COSMETICO
  • Isopropylparaben
  • Isobutylparaben
  • Phenylparaben
  • Benzylparaben)
  • Pentylparaben
Non ammessi in cosmetica
  • 4-hydroxybenzoic acid
  • methylparaben
  • potassiumethylparaben
  • potassiumparaben
  • sodiummethylparaben
  • sodiumethylparaben
  • ethylparaben
  • sodiumparaben
  • potassiummethylparaben
  • calciumparaben 

Utilizzabili allo 0,4% (in acido) per un singolo estere e 0,8% (in acido) in miscela.

  • butylparaben
  • propylparaben
  • sodiumpropylparaben
  • sodiumbutylparaben
  • potassiumbutylparaben
  • potassiumpropylparaben
Utilizzabili allo 0,14% (in acido) per la somma delle concentrazioni individuali e allo 0,8% (in acido) per le miscele di sostanze di cui ai numeri d’ordine 12 e 12a, nella misura in cui la somma delle concentrazioni individuali di propylparaben e butylparaben e dei loro sali (12a) non superi lo 0,14%.

 

Alla luce di tutte le accuse mosse negli ultimi anni circa l’utilizzo dei parabeni, sono sempre di più i prodotti cosmetici recanti la dicitura “PARABEN FREE” o similari. Cosa significa esattamente?

Il Regolamento (UE) N. 655/2013 del 10 luglio 2013, che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici, afferma che da un lato, secondo il criterio comune della Conformità alle norme, “non sono consentite le dichiarazioni che suscitano l’impressione che un prodotto abbia uno specifico beneficio, se tale beneficio consiste nel semplice rispetto dei requisiti minimi di legge” (ad esempio “i prodotti cosmetici non contengono idrochinone”); dall’altro in relazione al criterio Correttezza, “le dichiarazioni relative ai cosmetici devono essere obiettive e non denigrare i prodotti della concorrenza, né denigrare ingredienti legalmente utilizzati” (ad esempio “free”, “senza”, “privo”, diversamente dal prodotto X, Y non contiene…). La normativa europea dunque è già la risposta.

Esaltare un prodotto per l’assenza di parabeni, o di altre sostanze ammesse all’uso cosmetico, può creare allarmismo nei consumatori ed inoltre scredita tutti gli altri prodotti cosmetici che “lecitamente” li contengono. In conclusione nell’ambito dell’aggettivazione cosmetica ci si attende un maggiore adeguamento ai principi di “Conformità alle norme” e “Correttezza”, già da tempo sanciti dalla Commissione europea.

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Author: Gigas_aideco