Provvedimento adottato il 7 marzo 2017 – Aggiornato il 16 Maggio 2018
Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, alcune categorie di ingredienti ad uso cosmetico sono normate dal Regolamento Cosmetico Europeo 1223/2009. Sono inclusi gli ingredienti elencati negli Allegati dello stesso Regolamento (coloranti, conservanti, filtri UV), la lista dei 26 potenziali allergeni (v. SCCS/1559/11) e qualsiasi nanomateriale contenuto negli ingredienti usati in cosmetica. Una guida dettagliata alla sperimentazione ed alla valutazione della loro sicurezza è riportata nelle cosiddette Linee Guida emanate dallo stesso Comitato (9° Revisione, SCCS/1564/15).
Il Regolamento copre specificatamente l’uso dei nanomateriali nei prodotti cosmetici. A tal proposito, fornisce intanto una definizione di cosa è un nanomateriale, all’Articolo 2 (1) (k) e richiede che venga notificata alla Commissione Europea la presenza di nanomateriali all’interno della formulazione di un prodotto cosmetico, sei mesi prima che il prodotto venga immesso sul mercato. Ove ci siano preoccupazioni circa la sicurezza di un nanomateriale, la Commissione riferirà al CSSC, richiedendo un Parere scientifico (Opinion). Il regolamento richiede inoltre che gli ingredienti in “nanoscala” vengano indicati in etichetta (nome dell’ingrediente seguito dalla parola ‘nano’ posta fra parentesi). Ciò permette un meccanismo di notifica precedente alla commercializzazione, una valutazione del rischio, una autorizzazione ed infine una etichettatura di tutti i prodotti cosmetici che contengono tali sostanze. Lo stesso Comitato Scientifico del resto ha già pubblicato una Guida specifica sui principali elementi da considerare, quando si sottopone un dossier sulla sicurezza dei nanomateriali in ambito cosmetico (SCCS/1484/12) ed un memorandum sull’importanza, adeguatezza e qualità dei dati presentati in questi dossier (SCCS/1524/13).
Per una tempestiva valutazione dei dossier presentati a supporto della sicurezza degli ingredienti cosmetici utilizzati, è di massima importanza che essi siano il più possibile completi e che contengano tutti quei dati giudicati, appunto, adeguati, rilevanti e di qualità tale da renderli soddisfacenti per la valutazione del rischio. In tale contesto questo documento fornisce gli elenchi di controllo (Checklists) dei parametri ritenuti essenziali per una corretta valutazione da parte del CSSC degli ingredienti ad uso cosmetico, inclusi i nanomateriali. Lo scopo principale di questi elenchi è di mettere sia il richiedente che il Comitato nelle condizioni di valutare rapidamente la completezza dei dossier e di evitare che essi siano incompleti o che contengano dati inadeguati/irrilevanti. Tutto ciò dovrebbe snellire il processo di valutazione e far risparmiare tempo e risorse sia al richiedente che al Comitato Scientifico.
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